Prot. 48 Torino, 07 marzo 2017
ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ PROFESSIONALI ALL’ALBO PROFESSIONALE
ai sensi dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Sulla G.U. 81 del 6 aprile 2013 è pubblicato il DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, ai sensi dell’articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti), comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali disposizioni si applicano alle Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico denominate “Società tra professionisti” o “STP”.
La costituzione di tali Società è consentita ai sensi dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha permesso il mantenimento dei diversi modelli societari già esistenti prima dell’entrata in vigore della legge medesima. Il regolamento detta disposizioni sia in merito all’iscrizione delle Società che esercitano attività professionali all’Albo professionale, sia al loro regime disciplinare.
Per quanto attiene l’iscrizione all’albo, l’art 8 del suddetto regolamento ne definisce l’obbligo…(testo completo nell’allegato in calce).