Circolare nr 04/2019 – Esercizio attività professionale_riepilogo_disposizioni

Prot.107

Torino, 24 luglio 2019

Circolare nr.04/2019

A tutti gli iscritti dell’Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Torino

Si informano tutti gli iscritti che il Consiglio dell’Ordine ha completato le verifiche previste dal Regolamento CONAF nr 03/2013 (art.17)  in materia di Obbligo Formativo ed a seguire il Consiglio di Disciplina ha avviato le procedure di convocazione degli iscritti che risultano con posizione irregolare.

In questa fase si ritiene utile ricordare che l’ordinamento vigente sulle libere professioni, nello specifico la L.152/92 art 2 per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, per l’esercizio delle attività professionali prevede l’obbligo di iscrizione all’Ordine  come dettagliato all’art.3 della medesima legge: 

– al comma 2) (…) è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo. 

– al comma 3) I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’albo. 

– al comma 4) I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. 

– al comma 5) Gli iscritti all’albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell’ordine quando esplicano le attività professionali di cui all’articolo 2. 

Tale obbligo comporta, di conseguenza, che ogni iscritto esercente la professione debba:

1.Essere dotato di casella di posta elettronica certificata (tale opportunità è gratuita in quanto messa a disposizione dal CONAF);

2.Ottemperare agli obblighi della Formazione Professionale Continua, maturando almeno due crediti formativi annui, e complessivamente almeno nove di cui uno obbligatoriamente metaprofessionale per triennio formativo (si ricorda che al 31/12/2019 scadrà il triennio 2017 – 2019); a tale proposito si rammenta che sono sempre più numerose le Agenzie Formative accreditate presso il CONAF che erogano corsi online (Formazione A Distanza), in regime di convenzione con le strutture ordinistiche e in taluni casi gratuitamente (si veda http://www.conaf.it/node/117464) 

3.Essere coperto da un’assicurazione professionale attiva e rispondente ai canoni previsti dalla Riforma; (esiste l’opportunità di aderire alla polizza collettiva proposta dal Conaf, vedi sito web, ovvero la facoltà di stipulare una polizza personale con qualsivoglia Società).

Si ricorda, inoltre, che l’attivazione ed il miglioramento delle funzionalità del Portale SIDAF (https://www.conafonline.it/index.php), permettono agevolmente ad ogni iscritto di controllare ed aggiornare il proprio profilo professionale in ogni momento (in caso di difficoltà operative si ricorda che la segreteria dell’Ordine è a disposizione per supporto ed informazioni), affinchè la posizione di ciascuno risulti chiara ed aggiornata.

Questa è la condizione indispensabile perchè il Consiglio dell’ODAF possa monitorare la posizione degli iscritti, avvisarli di eventuali problemi in modo tempestivo e mirato e, solo in ultimo, trasmettere le situazioni di irregolarità al Consiglio di Disciplina, per le sanzioni del caso.

In particolare la posizione assicurativa deve essere attiva poichè l’esercizio della professione non coperto da adeguata polizza è vietato e costituisce illecito disciplinare da comunicare al Consiglio di Disciplina per le decisioni del caso.

Il monitoraggio di tale aspetto, imprescindibile per coloro che esercitano, sta creando parecchie difficoltà in quanto chi aderisce alla polizza collettiva CONAF è agevolmente verificabile, ma chi aderisce ad altre polizze assicurative è tenuto ad aggiornare annualmente (e non una tantum) perché tale posizione sul portale SIDAF richiede l’intervento attivo e non può essere automatica.

Per quanto riguarda gli iscritti che non esercitano nemmeno saltuariamente e, in conseguenza, non sono tenuti a dotarsi di polizza assicurativa, la loro posizione deve altresì essere comunicata all’Ordine con la modulistica disponibile in segreteria oppure scaricabile da questo sito ( http://ordinetorino.conaf.it/content/modalit%C3%A0-di-attivazione-della-pec) Tale posizione deve essere aggiornata, con specifica comunicazione, solo in caso di variazioni (ad esempio un iscritto al momento non attivo deve dotarsi di polizza e comunicarlo all’Ordine, solo nel momento in cui decida di riprendere ad esercitare).

E’ infatti altrettanto censurabile e da comunicare al Consiglio di Disciplina l’omessa comunicazione della propria posizione rispetto all’obbligo assicurativo e formativo.

Svolgere prestazioni professionali che non rispondano ai canoni sopraelencati costituisce illecito disciplinare e può dar adito a: inesigibilità di eventuali onorari e spese, abuso nell’esercizio della professione, danni a sé stessi e/o all’eventuale committente contestabili anche da terzi e non risarcibili dall’assicurazione, ovvero altre spiacevoli complicazioni, anche a carattere giudiziale. 

Sperando di aver chiarito eventuali incertezze e ricordando la disponibilità del Consiglio a supportare i colleghi che ne facciano richiesta, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente – Dottor Forestale Fulvio Anselmo